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La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n° 5162/2022, ha confermato il principio già espresso dalla Corte di Cassazione n° 21646/2018, in materia di conto corrente bancario ed al rapporto tra domanda di accertamento vs domanda di ripetizione:
“in tema di conto corrente bancario sussiste l’interesse del cliente all’accertamento giudiziale, prima della chiusura del conto, della nullità delle clausole anatocistiche e dell’entità del saldo parziale ricalcolato, depurato delle appostazioni illegittime, con ripetizione delle somme illecitamente riscosse dalla banca, atteso che tale interesse mira al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza la pronuncia del giudice, consistente nell’esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell’affidamento concessogli e nella riduzione dell’importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto”.
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