Riforma della crisi d’impresa: le novità in tema di concordati e accordi di gruppo
Gennaio 23, 2021
Decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147 — G.U. 5 novembre 2020, n. 276
Al di là di quello che possa sembrare solo una correzione “letterale” di termini, a sommesso parere di chi scrive, il Decreto Legislativo del 26 ottobre 2020, n. 147, ha apportato profonde modifiche ed una vera innovazione alle norme sui concordati preventivi nonché sugli “accordi di ristrutturazione di gruppo”, modifiche prevalentemente enunciate negli artt. 284, 285 e 286 del Codice della Crisi di Impresa e della insolvenza.
Per scendere nei dettagli è l’art. 32 del Decreto in analisi che, nello stravolgere e riscrivere per intero l’art. 284 del codice della crisi di impresa e della insolvenza, sancisce che “ Art. 284 (Concordato, accordi di ristrutturazione e piano attestato di gruppo). – 1. Più imprese in stato di crisi o di insolvenza appartenenti al medesimo gruppo e aventi ciascuna il centro degli interessi principali nello Stato italiano possono proporre con un unico ricorso la domanda di accesso al concordato preventivo di cui all’articolo 40 con un piano unitario o con piani reciprocamente collegati e interferenti”.
Dedicando dunque ampio spazio e approfondimento alla trattazione della disciplina generale del concordato preventivo, degli accordi di ristrutturazione e del piano attestato di gruppo.
È pacifico sostenere che il Codice della Crisi di Impresa e della insolvenza ci “Americanizza” sempre di più.
Infatti è noto che imprenditori come Bill Gates o Donald Trump (giusto per citarne qualcuno) prima di raggiungere il successo hanno subito un fallimento. La normativa vigente negli USA dà sempre una seconda opportunità a chi ha subito un fallimento, ed è proprio questo l’animus del più italiano Codice della Crisi di Impresa e della Insolvenza: dare una seconda opportunità a soggetti in crisi, per ridare un’altra chance a quelli che possono creare ricchezza, creare opportunità di lavoro, consumi, diventare nuovi contribuenti e sostenere dunque l’apparato pubblico.
Ciò nonostante, si sono riscontrati non pochi problemi, vista una normativa in continua evoluzione come il Codice della Crisi di Impresa e della insolvenza, la cui entrata in vigore pare essere fissata alla definitiva data di settembre 2021 e la cui storia invece è ancora tutta da scrivere ed inventare.
Ma rimane noto che, in forza della normativa citata, è stata introdotta, per la prima volta nella storia del nostro ordinamento, l’opportunità per più imprese in stato di crisi (e si evidenzia come il Codice parli di crisi come fenomeno sempre reversibile) ovvero anche già in uno stato di insolvenza, che appartengono al medesimo gruppo e tutte operanti (quindi con il centro degli interessi principali nel territorio dello Stato italiano) propongano con un unico ricorso una domanda di accesso al concordato preventivo, corredato da un piano unitario o da più piani che tra di loro si innestano e che quindi risultano per la normativa «reciprocamente collegati e interferenti».
Per lo stesso effetto con un unico ricorso più imprese (sempre tutte operanti sul suolo italiano) possono presentare proposta di accesso alla procedura di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti.
Detto per inciso, col cambio della normativa la domanda di Concordato preventivo (sia esso anche in continuità) o di omologa di un accordo di ristrutturazione di gruppo oltre a contenere (ex art 284 comma 4 CCI) l’illustrazione delle ragioni di maggiore convenienza della scelta di presentare un piano unitario, ovvero piani reciprocamente collegati e interferenti invece di un piano autonomo per ciascuna impresa; le informazioni analitiche, complete e aggiornate sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali esistenti tra le imprese; l’indicazione del registro delle imprese o dei registri delle imprese in cui risulta curata la pubblicità relativa alle società che esercitano l’attività di direzione e coordinamento, il bilancio consolidato del gruppo e tutto quanto altro indicato nell’articolo 39 CCI, la domanda di ammissione al concordato o dell’accordo, dovrà altresì quantificare espressamente il beneficio stimato per i creditori di ciascuna impresa del gruppo.
Il professionista indipendente dovrà “attestare”:
- a) la veridicità dei dati aziendali;
- b) la fattibilità del piano o dei piani;
- c) le ragioni di maggiore convenienza (avuto di mura il migliore soddisfacimento dei creditori delle singole imprese), della scelta di presentare un piano unitario ovvero piani collegati, invece di un piano autonomo per ciascuna impresa;
- d) la quantificazione del beneficio stimato per i creditori di ciascuna impresa del gruppo, anche per effetto dei così detti “vantaggi compensativi”.
In estrema sintesi, il correttivo mette i creditori nelle condizioni di potere verificare in maniera più agevole se per le singole categorie degli stessi creditori vi è una maggiore convenienza economica ad assecondare un concordato di gruppo, anziché autonomi concordati per ciascuna delle imprese facenti parte del medesimo gruppo.
In questa direzione si evidenzia come l’art. 286, comma 2, CCI., prevede espressamente, in caso di ammissione alla “procedura di gruppo”, la possibilità di nominare un unico commissario e un unico giudice delegato per tutte le imprese del gruppo; mentre, se si tratta di concordato preventivo con cessione dei beni, andrà nominato un unico liquidatore giudiziale per tutte le imprese.
Per ultimo ma non per questo di minore importanza si sottolinea come nulla cambia per le operazioni di voto nel concordato di gruppo.
Il novello comma 5 dell’art. 286 c.c.i. continua a stabilire l’approvazione per il concordato di gruppo «quando le proposte delle singole imprese del gruppo sono approvate dalla maggioranza prevista dall’articolo 109»; prevedendo, per la gioia dei debitori, che il nuovo art. 48, comma 5, c.c.i. che il tribunale possa omologare il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione anche «in mancanza di adesione» da parte dell’amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali ed assistenziali obbligatori, «quando l’adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali stabilite dagli articoli 57, comma 1, articolo 60 comma 1, e 109 comma 1».
Ad una più attenta analisi, appare chiaro che in se il nuovo Codice della Crisi di Impresa e della insolvenza pare abbia l’ambizione di procedere a ristrutturare l’economia italiana e la grave crisi con una vera e propria rivoluzione culturale e ideologica.
Nel periodo medievale per “banca rotta”, si intendeva l’atto materiale di rompere il banco al banchiere insolvente escludendo ogni possibilità di rieducarlo.
Se siano questi i preconcetti da superare non lo so, ma di sicuro c’è tanta storia da scrivere e si auspica vengano scritte dall’attuazione del Codice della Crisi di Impresa e della insolvenza le migliori pagine del diritto commerciale italiano.
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