INCENTIVI PER IL SETTORE TURISTICO-RICETTIVO
Novembre 30, 2021
Con D.L. 152/2021 “Decreto legge recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” pubblicato in G.U. n. 265 lo scorso 6 novembre sono stati previsti diversi incentivi per il settore turistico-ricettivo, al fine di migliorare la qualità dell’offerta ricettiva coerentemente con gli obiettivi della misura del PNRR.
Articolo 1 – Contributi e credito di imposta per le imprese turistiche Credito di imposta fino all’80% delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi previsti, realizzati a decorrere dall’entrata in vigore del decreto (7 novembre) e fino al 31 dicembre 2024. [1]
Beneficiari della misura sono: imprese alberghiere, strutture agrituristiche, strutture ricettive all’aria aperta nonché le imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, stabilimenti balneari, porti turistici e parchi tematici (comma 4). Il credito di imposta viene riconosciuto per le spese relative a:
- Interventi di incremento dell’efficienza energetica delle strutture e la riqualificazione antisismica;
- Interventi di eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati e negli edifici, spazi e servizi pubblici;
- Interventi edilizi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, nonché di ristrutturazione edilizia, funzionali agli interventi di cui alle lettere a) e b);
- Interventi di realizzazione di piscine ternali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento degli stabilimenti termali;
- Spese per la digitalizzazione.
Per i medesimi interventi e destinatari, è riconosciuto, oltre al credito d’imposta descritto, un contributo a fondo perduto, non superiore al 50% delle spese sostenute per gli interventi di cui al comma 5 sopra menzionati. Il contributo è riconosciuto per un importo massimo pari ad € 40.000 che può essere aumentato, anche cumulativamente, ma comunque nel limite massimo di € 100.000:
a) fino ad ulteriori € 30.000, qualora l’intervento preveda una quota di spese per la digitalizzazione e l’innovazione delle strutture in chiave tecnologica ed energetica di almeno il 15% dell’importo totale dell’intervento;
b) fino ad ulteriori € 20.000, qualora l’impresa o la società abbia i requisiti previsti per l’imprenditoria femminile e/o giovanile;
c) fino ad ulteriori € 10.000, per le imprese la cui sede operativa è ubicata nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Tali incentivi – credito d’imposta e contributo a fondo perduto – sono cumulabili, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto per gli interventi realizzati, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Il contributo a fondo perduto verrà erogato in un’unica soluzione a conclusione dell’intervento. Un’anticipazione in misura massima del 30% del contributo potrà essere concessa dietro presentazione di idonea garanzia fideiussoria rilasciata da banche o assicurazioni in possesso dei requisiti di solvibilità, o da intermediari iscritti all’albo, ovvero di cauzione.
Tutte le spese ammissibili, per la parte non coperta dagli incentivi di credito d’imposta e contributo a fondo perduto, possono fruire del finanziamento a tasso agevolato previsto dal decreto interministeriale del Ministero dello sviluppo economico e Ministero dell’Ambiente e tutela del territorio e del mare del 22 dicembre 2017, se almeno il 50% di tali spese riguarda interventi di riqualificazione energetica.
L’accesso al finanziamento del Fondo è subordinato alle disponibilità del medesimo.
Entro il 7 dicembre 2021, verrà pubblicato dal Ministero del turismo, sul sito istituzionale, un avviso con le modalità applicative per l’erogazione degli incentivi, inclusa l’individuazione delle spese considerate eleggibili ai fini della determinazione degli incentivi stessi. Gli incentivi – sia del credito d’imposta sia del contributo a fondo perduto – verranno erogati, secondo l’ordine cronologico delle domande.
Articolo 2 – Garanzie per i finanziamenti nel settore turistico
Si istituisce, al comma 1, una “Sezione speciale turismo”, all’interno del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese presso il Mediocredito Centrale, per la concessione di garanzie su finanziamenti alle imprese alberghiere, alle strutture che svolgono attività agrituristica, alle strutture ricettive all’aria aperta, ed alle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici e i parchi tematici. La misura è destinata altresì alla concessione di garanzie su finanziamenti destinati ai giovani di età fino a 35 anni che intendono avviare un’attività nel settore turistico. Oggetto delle garanzie potranno essere i finanziamenti per interventi di riqualificazione energetica e innovazione digitale o finalizzati ad assicurare la continuità aziendale delle imprese del settore turistico e garantire il fabbisogno di liquidità e gli investimenti. Le garanzie a valere sulla sezione speciale vengono rilasciate gratuitamente, a favore di imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499 e per importi massimi fino a 5 milioni di euro per singola impresa.
La copertura massima della garanzia viene ridotta rispettivamente al 70% con garanzia diretta a all’80% in riassicurazione (fino ad un massimo dell’80% dell’operazione finanziaria) con possibilità di essere incrementata (attraverso l’apporto di contributi da parte di banche, Regioni ed altri enti e organismi pubblici e privati, ovvero con l’intervento di Cassa depositi e prestiti S.p.A. e di SACE S.p.A.), fino all’80% della garanzia diretta e fino al 90% dell’importo garantito dai confidi o altro fondo di garanzia per la riassicurazione. Sono ammissibili alla garanzia del Fondo i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione, al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25% dell’importo del debito accordato in essere e a condizione che il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione.
Articolo 3 – Fondo rotativo per imprese per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo nel turismo
La disposizione prevede la concessione di contributi diretti alla spesa, per interventi per un importo compreso tra € 500.000 e 10 milioni – per la riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale realizzati entro la fine del 2025. La misura è destinata alle imprese alberghiere, alle strutture che svolgono attività agrituristica, alle strutture ricettive all’aria aperta, nonché alle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici ed i parchi tematici. Sono incluse le imprese proprietarie degli immobili in cui vengono svolte tali attività. I citati contributi diretti alla spesa sono concedibili nella misura massima del 35% di spese e costi ammissibili e nel limite di spesa complessivo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, con una riserva del 50% dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica. A copertura della quota di investimenti non assistita né dal contributo diretto alla spesa né dalla eventuale quota di mezzi propri e risorse messe a disposizione dagli operatori economici, è prevista la concessione di finanziamenti agevolati, con durata fino a 15 anni comprensivi di periodo di preammortamento di massimo 36 mesi. Un decreto del Ministero del turismo, di concerto con il MEF, da adottare entro il 6 gennaio 2022 definirà requisiti, criteri, condizioni, procedure e adempimenti.
Articolo 4 – Credito di imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator
Si prevede il riconoscimento di un contributo sotto forma di credito di imposta destinato ad agenzie di viaggio e tour operator (codici Ateco 79.1, 79.11, 79.12) nella misura del 50% dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo digitale. Per l’elenco delle spese ammissibili, si rinvia al D.L. 83/2014 articolo 9, commi 2 e 2-bis di seguito elencate:
- impianti wi-fi;
- siti web ottimizzati per il servizio di navigazione su rete mobile;
- programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti;
- spazi e pubblicità per promuovere e commercializzare online servizi e pernottamenti turistici;
- servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale;
- strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità;
- formazione del titolare o del personale dipendente.
Il credito di imposta viene riconosciuto fino all’imposto massimo complessivo cumulato di € 25.000 e nel limite di spesa complessivo di 18 milioni di euro per l’anno 2022, 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 60 milioni dio euro per l’anno 2025 e potrà essere fruito a decorrere dal 7 novembre e fino al 31 dicembre 2024.
[1] Si precisa che ai sensi del comma 11 sono ammissibili all’incentivo anche gli interventi avviati dopo il 1° febbraio 2020 e non ancora conclusi al 7 novembre 2021, a condizione che le relative spese siano sostenute a decorrere da quest’ultima data.