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“Fondo Nuove competenze”. 730 milioni di euro a disposizione per le imprese 

Al fine di consentire la graduale ripresa dell’attività imprenditoriale dopo l’emergenza epidemiologica, per l’anno 2020, Il legislatore all’ Art. 88, Comma 1, Dl. 34/2020: stabilisce con il Fondo Nuove Competenze che i datori di lavoro possono realizzare specifiche intese di rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa, con le quali parte dell’orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi.
Gli oneri relativi alle ore del citato percorso formativo, comprensivo dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, sono a carico di un apposito “Fondo” per l’appunto denominato “Fondo Nuove Competenze”, costituito presso l’Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro (in sigla ANPAL).
IL FNC NON PUÒ ESSERE UTILIZZATO SE NON VIENE AGGANCIATO AD UNA ATTIVITÀ FORMATIVA SVOLTA DURANTE LE ORE RIMODULATE
Il FNC rimborsa il costo, comprensivo dei contributi previdenziali e assistenziali, delle ore di lavoro in riduzione destinate alla frequenza dei percorsi di sviluppo delle competenze da parte dei lavoratori.
In buona sostanza paga le ore di lavoro rimodulate sino ad un massimo di 250 ore per lavoratore.
È IMPORTANTE SOTTOLINEARE che Il calcolo del rimborso DEVE ESCLUDERE: mensilità aggiuntive (13°e/o 14°) e TFR
Possono avvalersi degli interventi del Fondo tutti i datori di lavoro […] che abbiano stipulato accordi collettivi di rimodulazione dell’orari di lavoro […] stabilendo che parte dell’orario di lavoro sia finalizzato alla realizzazione di appositi percorsi di sviluppo delle competenze.
DESTINATARI
Tutti i datori di lavoro del settore privato che applicano CCNL.
Sono esclusi le società a partecipazione pubblica.
Le aziende in crisi e che hanno adottato strumenti di sostegno al reddito possono usufruire di FNC.
SOGGETTI INTERESSATI
Sono interessati dagli interventi i lavoratori dipendenti occupati nelle imprese ammesse a beneficiare dei contributi finanziari del FNC (anche apprendisti e in somministrazione) per i quali viene ridotto l’orario di lavoro a fronte della partecipazione a percorsi di sviluppo delle competenze, previsti da specifico Accordo collettivo.
Sono esclusi i lavoratori che stiano, contestualmente, usufruendo di forme di sostegno al reddito (CIG, CIGD, TIS, Solidarietà, ecc.). Per tutti questi lavoratori è possibile usufruire di FNC all’indomani del termine del periodo di sostegno al reddito

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