Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 279, il D.L. 9 novembre 2020, n. 149, cosiddetto “Ristori-bis”, contenente “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Il decreto amplia le misure di sostegno contenute nel precedente D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (Decreto Ristori).
Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda (art. 3)
Alle imprese:
– aventi sede nelle “zone rosse” (cioè nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto,);
– operanti nei settori riportati nell’Allegato 2 del decreto;
– oppure che svolgono le attività di cui ai codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12 (agenzie di viaggio e tour operator).
spetta il credito d’imposta del 60% (di cui già al DL Rilancio) per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.
Cancellazione della seconda rata IMU (art. 5)
Per l’anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell’imposta municipale propria (IMU), che deve essere versata entro il 16 dicembre 2020, concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 2 al decreto
E’ condizione, per beneficiare dell’esonero dal versamento, che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate e che gli immobili siano ubicati nei comuni delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’articolo 3 del DPCM 3.11.2020 (cosiddette “zone rosse”).
Proroga del secondo acconto per i soggetti ISA (art. 6)
Proroga al 30 aprile 2021 del termine relativo al versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP, dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, per i soggetti ISA individuati nell’allegato 1 al decreto (soggetti destinatari del contributo a fondo perduto) e nell’allegato 2, con sede nei comuni delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (cosiddette “zone rosse”).
Sospensione dei versamenti tributari (art. 7)
Sono sospesi i termini per i versamenti che scadono in novembre 2020:
– per i soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell’articolo 1 del DPCM 3.11.2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale,
– per quelli che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del DPCM 3.11.2020 (zone rosse e arancione),
– per i soggetti che operano nei settori economici individuati nell’Allegato 2 al decreto-legge in ;
– per i soggetti che esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’articolo 3 del DPCM 3.11.2020 (“zone rosse”).
In particolare, sono sospesi i termini che scadono nel mese di novembre 2020 relativi:
a) ai versamenti relativi alle ritenute alla fonte , di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
b) ai versamenti relativi all’Iva.
Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
I versamenti potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.
Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (art. 11)
La sospensione dei versamenti contributivi dovuti nel mese di novembre 2020 si applica anche in favore dei datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati nell’Allegato 1 al decreto in commento.
La sospensione non riguarda i premi INAIL.
È altresì sospeso il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020, in favore dei datori di lavoro privati che abbiano unità produttive od operative nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (“zone rosse”) appartenenti ai settori individuati nell’Allegato 2.
I pagamenti dei contributi sospesi potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.
Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.
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